L’acquisizione dell’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo avviene attraverso il superamento della prova finale per conseguire il titolo di laurea magistrale in Psicologia (LM-51). Ciò è possibile dopo l’acquisizione di 30 crediti formativi universitari (CFU) di attività professionalizzanti (tirocinio pratico-valutativo; TPV), dei quali 10 devono essere acquisiti durante il percorso di I livello in Scienze e tecniche psicologiche (L-24). L’esame di Stato è sostituito dalla prova pratica valutativa (PPV):
- per la laurea abilitante, la PPV costituisce la prima parte della prova finale per conseguire il titolo;
- per chi ha conseguito la laurea non abilitante (vecchi ordinamenti), l’Università fissa annualmente almeno due sessioni d’esame (PPV) ad hoc, a cui è possibile accedere dopo avere frequentato 750 ore (30 CFU) di TPV conseguendo un giudizio di idoneità.
Coloro che sono laureati con i vecchi ordinamenti non abilitanti e hanno concluso il tirocinio professionale post-lauream di 1000 ore (ex art. 52, comma 2, del regolamento di cui al d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328), conseguono l’abilitazione con il superamento dell’esame di Stato, che consiste in una prova orale su questioni teorico-pratiche relative all’attività svolta durante il tirocinio professionale, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale.
Testi normativi di riferimento
Legge_163-2021 (Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti; in vigore dal 4.12.2021)
D. Intermin nr 654 del 5.07.2022 ordinamenti didattici L-24 e LM-51, TPV interni ai corsi di laurea (artt. 1 e 3 della L.163/2021)
D. Intermin nr. 567 del 20.06.2022 TPV e PPV post-lauream (art. 7, comma 1 della L. 163/2021)
D.M. nr. 554 del 6.06.2022 riforma esame di Stato (prova orale unica abilitante; art. 7 comma 2 della L.163/2021)
Il 25 ottobre 2023 è entrato in vigore il nuovo Codice deontologico delle psicologhe e degli psicologi italiani (CDPI), approvato dagli iscritti all’Albo con referendum nazionale (21-25 settembre 2023).